La Regione Piemonte,
nell'ambito delle attività di promozione e
conservazione della salute, del benessere e della
migliore qualità della vita, e allo scopo di
assicurare un esercizio corretto e professionale
delle pratiche finalizzate al raggiungimento del
benessere ai cittadini che intendono accedervi,
individua e disciplina le attività di seguito
denominate discipline e bio-naturali.
Art. 2
1. Per discipline bio-naturali
si intendono le attività le pratiche e le
metodiche che hanno per finalità il mantenimento
ed il recupero dello stato di benessere della
persona. Esse tendono a stimolare le risorse
vitali dell'individuo attraverso metodi ed
elementi naturali e non hanno carattere di
prestazioni sanitarie.
1. All'esercizio delle
discipline bio-naturali si accede mediante un
percorso di formazione, di durata almeno
triennale, predisposto nell'ambito della
legge regionale 13 aprile 1995, n. 63
(Disciplina delle attività di formazione e
orientamento professionale).
(Comitato regionale per le
discipline bio-naturali)
1. È istituito il Comitato
regionale per le discipline bio-naturali, di
seguito denominato Comitato. Il Comitato è
organismo di consulenza della Giunta regionale
.2. Il Comitato è nominato,
con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale alla sanità,
di concerto con l'Assessore regionale
all'istruzione, formazione professionale e con
l'Assessore al welfare, lavoro e programmazione
socio sanitaria ed è composto da:
a) il direttore generale
della direzione generale "Sanità
pubblica" o suo delegato;
b) il direttore generale
della direzione generale "Formazione
professionale ¿ lavoro" o suo delegato;
c) due rappresentanti
nominati dagli organismi regionali delle
associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative;
d) due rappresentanti per
ciascuna delle discipline bio-naturali,
designati dagli enti operanti nel territorio
regionale;
e) tre esperti designati di
comune accordo dalle associazioni e scuole
operanti nel settore, maggiormente
rappresentative a livello regionale.
3. Nella prima applicazione
della presente legge, e non oltre centottanta
giorni dall'entrata in vigore della stessa, la
Giunta regionale nomina il Comitato nella
composizione di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d).
4. Il Comitato di cui al comma
3, entro centottanta giorni dal suo insediamento,
propone all'approvazione della Giunta regionale:
a)a definizione, ai fini dei
successivi adempimenti, dei contenuti delle
discipline bio-naturali e, per ciascuna, del
relativo percorso formativo;
b) l'elenco degli enti di
formazione regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di
ciascuna disciplina;
d) i criteri di
organizzazione dell'elenco regionale delle
discipline bio-naturali, di cui all'articolo 5,
e le modalità di iscrizione alle relative
sezioni di cui all'articolo 5.
5. La Giunta regionale, sulla
base delle proposte del Comitato istituito ai
sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale
una proposta di deliberazione con i contenuti di
cui al comma 4, lettere a), b), c), d).
6. Il Comitato, integrato con
gli esperti di cui al comma 2, lettera e), propone
alla Giunta regionale la valutazione di nuovi
inserimenti tra le discipline bionaturali già
definite, esercita il monitoraggio sulle attività
del settore e tutte le altre funzioni assegnate
dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie
competenze.
7. La Giunta regionale
disciplina le modalità di funzionamento del
Comitato.
(Elenco regionale delle
discipline bio-naturali)
1. Entro sessanta giorni
dall'approvazione della deliberazione del
Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma
5, è istituito l'elenco regionale delle
discipline bio-naturali. L'elenco è tenuto presso
la Giunta regionale e si articola nelle seguenti
sezioni:
a) sezione delle scuole di
formazione maggiormente rappresentative a
livello nazionale e regionale per operatori
nelle discipline bio-naturali;
b) sezione degli operatori
nelle discipline bio-naturali;
c) la sezione è suddivisa in
sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l'iscrizione nella
sezione di cui al comma 1, lettera a), gli enti di
formazione devono dimostrare di aver svolto
attività documentabile ed iniziative di
formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma
1, lettera b), sono iscritti gli operatori in
possesso dell'attestato di qualifica.
4. In fase di prima
applicazione della presente legge e comunque per
tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
alla sezione di cui al comma 1, lettera b),
dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli
operatori che autocertifichino alla Giunta
regionale adeguata preparazione e dimostrino di
aver svolto attività da almeno due anni sulla
base di una formazione finalizzata.
Art. 6
1. La Regione Piemonte, allo
scopo di incrementare il benessere dei cittadini e
di assicurare loro uno standard di qualità delle
attività esercitate per la ricerca ed il
mantenimento del benessere, promuove l'istituzione
della Rete del benessere intesa come l'insieme
delle discipline bio - naturali.
2. Fanno parte della Rete del
benessere gli operatori iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)
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