Proposta di legge regionale n. 120
presentata il 18 Luglio 2005
Norme in materia di discipline del benessere e bio-naturali.
Primo firmatario:
BUQUICCHIO ANDREA
PIZZALE GIOVANNI
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte nell'ambito delle attività di promozione o
conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, e allo
scopo di offrire ai cittadini, che intendono accedere a pratiche per il
raggiungimento del benessere, un esercizio corretto e professionale
delle stesse, individua le attività denominate discipline del benessere
e bio-naturali.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende:
a)
per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche
naturali, energetiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il
raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere
complessivo della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di
specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e
riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio
sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di
dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing; le
discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed
eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui
seguenti:
1)
approccio complessivo alla persona ;
2)
miglioramento della qualità della vita;
3)
educazione a stili di vita salubri;
4)
assenza di interferenze nel rapporto tra medici e pazienti e astensione
dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei
alla competenza degli operatori in discipline del benessere e
bio-naturali;
b)
per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che,
in possesso di adeguata formazione, opera per stimolare le risorse
naturali dell'individuo, per creare le migliori condizioni di equilibrio
della persona. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali
non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini
alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri
comportamenti.
Art. 3
(Formazione)
1.
All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede
mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, secondo
quanto stabilito dall'articolo 4, e dopo aver svolto un tirocinio di
almeno 300 ore presso un operatore già in elenco, scuole di formazione
o medici con titoli riconosciuti in ambito della medicina naturale.
Art. 4
(Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali)
1.
È istituito il Comitato regionale per le discipline del benessere e
bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo
di consulenza della Giunta regionale.
2.
Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed è composto da:
a)
due rappresentanti della Regione Piemonte;
b)
un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline
bionaturali;
c)
un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in
discipline bionaturali pubblico o privato che abbia organizzato corsi
della durata almeno triennale.
3.
La composizione del comitato può essere integrata con la presenza di:
a)
rappresentanti dell'Ordine dei medici;
b)
rappresentanti di associazioni dei consumatori;
c)
esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca
universitaria.
4.
Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta
giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina
il Comitato nella composizione di cui al comma 2.
5.
Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone
all'approvazione della Giunta regionale:
a)
la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle
discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo
percorso formativo;
b)
l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel
settore;
c)
i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d)
i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del
benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di
iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.
6.
La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai
sensi del comma 3, delibera sulla base dei contenuti di cui al comma 4,
lettere a), b), c), d).
7.
Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera a, b,
c, propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra
le discipline del benessere e bionaturali già definite, esercita il
monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni
assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
8.
La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del
Comitato.
Art. 5
(Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali)
1.
Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta
regionale di cui all'articolo 4, comma 5, è istituito l'elenco
regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è
tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a)
sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a
livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del
benessere e bio-naturali;
b)
sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni
specializzazione.
2.
Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera
a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile
ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3.
Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori
in possesso dell'attestato di qualifica.
4.
In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre
anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al
comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli
operatori che autocertifichino alla Giunta regionale il possesso
adeguate competenze professionali e che dimostrino di aver svolto
attività da almeno due anni e formazione documentata di almeno tre
anni.
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