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CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
XII Commissione - Giovedì 27 gennaio 2005
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ALLEGATO 1
A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali.
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE
Capo I.
REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e
delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e
chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria di cui all'articolo
6, dai laureati in chiropratica e in osteopatia di cui all'articolo 15, e
dagli operatori professionali delle discipline bio-naturali di cui
all'articolo 21, iscritti ai rispettivi albi e registri professionali e in
possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le
modalità stabilite dalla presente legge.
2. La Repubblica nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione,
riconosce la libertà di scelta terapeutica dell'individuo e la libertà
di cura da parte del medico e di tutti gli operatori di cui alla presente
legge, all'interno di un libero rapporto, consensuale e informato, con il
paziente e tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non
convenzionali.
3. La Repubblica nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute
delle persone, garantisce e favorisce un'adeguata qualificazione
professionale degli operatori delle medicine e delle pratiche non
convenzionali, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione
presso le Università degli studi statali e non statali, presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione
pubblici e privati, dei quali controlla l'attività e reprime l'esercizio
per fini illeciti e in violazione della presente legge.
4. Alle Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della
loro autonomia, è data facoltà di stipulare eventuali convenzioni con
strutture del Servizio sanitario nazionale e istituti di formazione
pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5, per lo svolgimento
dei corsi di laurea e dei corsi di formazione nelle medicine e nelle
pratiche non convenzionali di cui al comma 1.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
intesa con il Ministro della salute, con decreto da emanare entro tre mesi
dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su
loro richiesta, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli
istituti pubblici e privati di formazione delle medicine e delle pratiche
non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la
formazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9,
e della lettera b) del comma 4 dell'articolo 18.
6. Le associazioni e le società scientifiche accreditate ai sensi
dell'articolo 2, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli
istituti di formazione pubblici e privati delle medicine e delle pratiche
non convenzionali, accreditati ai sensi del comma 5, possono organizzare
corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale inseriti nel
programma nazionale per la
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formazione continua in medicina (E.C.M.) adottato ai sensi degli
articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
7. Alle Università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della
loro autonomia, è data facoltà di inserire nei corsi di laurea di
medicina e chirurgia, di odontoiatria, di medicina veterinaria, di
farmacia, di scienze biologiche e di chimica, le materie di insegnamento
relative alle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce le materie di
insegnamento, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale
inserimento, nei corsi di laurea di cui al comma 7, previo parere
vincolante della Commissione permanente di cui all'articolo 4.
9. La Repubblica riconosce l'esigenza di una armonizzazione dei principi
fondamentali stabiliti dalle disposizioni vigenti nei Paesi membri
dell'Unione europea in materia di regolamentazione delle medicine e delle
pratiche non convenzionali, di formazione universitaria, di disciplina
dell'esercizio professionale, di riconoscimento delle accademie europee e
dei centri di ricerca internazionali di formazione culturale e
professionale, il cui valore scientifico è riconosciuto dalle
disposizioni di legge di Stati con i quali l'Italia ha stipulato
convenzioni bilaterali fondate sulla reciprocità, da attestazioni di
organismi scientifici internazionali operanti nel settore e
dall'Organizzazione mondiale della sanità, in armonia con le disposizioni
della presente legge.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
agli adeguamenti normativi e all'emanazione delle disposizioni di
attuazione della disciplina sulle medicine e sulle pratiche non
convenzionali in conformità alle disposizioni delle presente legge.
11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
promuovere all'interno delle aziende sanitarie, delle strutture
universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), servizi ambulatoriali e ospedalieri nell'ambito delle medicine e
delle pratiche non convenzionali. A tal fine, per una adeguata
programmazione sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, valutano l'esperienza maturata in materia in altri Stati membri
dell'Unione europea.
Art. 2.
(Accreditamento delle associazioni e società scientifiche di
riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali).
1. In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro della
salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione
della domanda, provvede ad accreditare le associazioni, con qualsiasi
forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento di
ciascuna delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15. A tale
fine le associazioni e le società scientifiche interessate presentano
apposita domanda al Ministero della salute entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere
presentati, sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi, alla
Commissione permanente di cui all'articolo 4, che li trasmette al Ministro
della salute per la decisione finale, corredandole di proprio parere
vincolante ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera h).
2. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente di cui
all'articolo 4, il Ministro della salute, con le stesse modalità di cui
al comma 1, provvede ad accreditare nuove associazioni e società
scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non
convenzionali, entro tre mesi dalla data di
espressione del parere previsto all'articolo 5, comma 1, lettera h).
3. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite
da professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data
della richiesta di
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accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da
almeno quattro anni. Ai fini dell'accreditamento viene valutata la
documentazione relativa all'attività svolta dalla fondazione di tali
associazioni e società scientifiche, nel campo dell'informazione rivolta
a utenti e ad operatori, della formazione professionale, della ricerca
scientifica, clinica e di base, della promozione sociale nella disciplina
non convenzionale specifica, nonché la produzione di pubblicazioni,
articoli e libri, materiale video ed informatico, tenuto conto anche di
quanto previsto al comma 9 dell'articolo 1.
4. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle
associazioni e delle società scientifiche accreditate. Le associazioni e
le società scientifiche inserite nell'elenco costituiscono tavoli di
consultazione denominati «consulte delle associazioni delle medicine e
delle pratiche non convenzionali», distinti per le singole discipline di
cui agli articoli 6 e 15. Ai lavori delle consulte partecipano un
rappresentante per ciascuna delle associazioni e delle società
scientifiche accreditate, uno per il Ministero della salute e uno per il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le consulte
inoltrano al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca la richiesta per l'istituzione della
qualifica di esperto di cui all'articolo 6, e nomina i rappresentanti di
ciascuna disciplina di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 15,
presso le commissioni previste dalla presente legge.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della
costituzione degli ordini e degli albi professionali di cui all'articolo
16, le consulte provvedono, qualora necessario, a nominare rappresentanti
degli albi e degli ordini nelle commissioni previste della presente legge.
Art. 3.
(Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione
professionale).
1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, provvede alla
modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di
garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei
rappresentanti delle medicine e delle pratiche non convenzionali, quattro
per le discipline di cui all'articolo 6 e due per le discipline di cui
all'articolo 15, designati dalla Commissione permanente di cui
all'articolo 4.
2. Agli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui
agli articoli 6 e 15 della presente legge, è consentito definire
pubblicamente la loro qualificazione professionale e il titolo conseguito,
nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e
successive modificazioni.
Art. 4.
(Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non
convenzionali).
1. È istituita, presso il Ministero della salute, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente
delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito denominata
«Commissione permanente».
2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, nominati con
decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano;
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d) quattro membri designati dalla Federazione nazionale degli
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini
dei medici veterinari;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
farmacisti;
g) due membri designati dalle Federazioni degli ordini
professionali previsti all'articolo 16;
h) tre rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali
designati dalla Commissione nazionale delle discipline bia-naturali di cui
all'articolo 24;
i) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
l) un membro designato di concerto dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5
della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
m) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche
non convenzionali designati dal Ministro della salute, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
n) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere
pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
o) undici rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e
delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche
non convenzionali, di cui nove per le professioni sanitarie di cui
all'articolo 6, di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per
l'omeopatia a indirizzo pluralista, e due per le professioni sanitarie di
cui all'articolo 15.
3. Il numero dei membri di cui alla lettera o) del comma 2 della
Commissione permanente può essere ampliato, con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'accreditamento di nuove associazioni e
società scientifiche di riferimento delle discipline di cui al comma 2
dell'articolo 6.
4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri
possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non
inferiore all'area C, posizione economica C 2.
5. L'attività e il funzionamento della Commissione permanente sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
6. Il Ministro della salute trasmette annualmente una relazione al
Parlamento sul funzionamento e sull'attività della Commissione
permanente.
Art. 5.
(Compiti della Commissione permanente).
1. La Commissione permanente svolge i seguenti com>>> completo di formazione;
e) per l'iscrizione ai relativi corsi di formazione per il rilascio
del master di esperto, nell'ambito delle rispettive competenze, è
richiesta la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea in odontoiatria o
la laurea in medicina veterinaria.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dell'articolo 8
svolge inoltre i seguenti compiti:
a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di
formazione per il rilascio del master di esperto;
b) esprime parere vincolante per la revoca del riconoscimento degli
istituti di formazione pubblici e privati, per il venire
omissis : Capo II. ESPERTI NELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E IN MEDICINA VETERINARIA
Art. 10.
(Medicinali non convenzionali).
1. Presso l'Agenzia italiana del farmaco, in seguito denominata «Agenzia»,
di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la
commissione per i medicinali non convenzionali utilizzati per l'esercizio
delle professioni sanitarie non convenzionali per gli indirizzi della
fitoterapia, della medicina omeopatica, dell'omotossicologia, della
medicina antroposofica, della farmacoterapia tradizionale cinese, dell'ayurveda,
della medicina tradizionale tibetana esercitate dai laureati in medicina e
chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nelle rispettive
sfere di competenza.
2. La commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) definisce i criteri di qualità, di sicurezza e di efficacia
richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali
utilizzati per l'esercizio professionale di ciascuna delle professioni
sanitarie non convenzionali di cui al comma 1, valutandone la rispondenza
e i requisiti fissati dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
b) ai fini di cui alla lettera a) esprime parere ai sensi
del comma 3;
c) provvede all'elaborazione degli elenchi o dei prontuari
farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi delle medicine non
convenzionali di cui al comma 1;
d) esprime parere per la pubblicazione degli elenchi o dei
prontuari farmaceutici specifici di cui alla lettera c), ai sensi
del comma 2 dell'articolo 11;
e) esprime parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, per i medicinali già presenti in commercio,
relativi alle discipline di cui al comma 1 o per i quali le normative
specifiche prevedono una procedura semplificata di registrazione
valutandone la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa nazionale
e dell'Unione europea;
f) esprime parere sulle domande di autorizzazione all'immissione in
commercio di nuovi medicinali, diversi da quelli indicati alla lettera e),
sulla base dei risultati delle prove tossicologiche, farmacologiche e
cliniche di cui al comma 3;
g) esprime parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in
uno Stato membro dell'Unione
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europea e presenti nel mercato europeo da almeno cinque anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui al comma 2
dell'articolo 11;
h) fornisce pareri tecnici in occasione della trattazione in sede
comunitaria della procedura e dei criteri per la registrazione e
l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui alla
presente legge;
i) definisce le linee di indirizzo delle attività di
farmacovigilanza di cui al comma 3 dell'articolo 11;
l) definisce i criteri ed esprime il parere all'Agenzia ai fini del
rilascio dell'autorizzazione per l'inserimento delle indicazioni d'uso
tradizionale nelle confezioni dei medicinali non convenzionali, e
definisce le modalità per la pubblicità anche presso il pubblico, nel
rispetto delle norme vigenti per la categoria dei medicinali di
automedicazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11;
m) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute
sull'attività svolta.
3. Previo parere vincolante della commissione di cui al comma 1, sulla
base dei criteri fissati dalla stessa, il Ministro della salute, sentita
l'Agenzia, definisce con proprio decreto le modalità di esecuzione delle
prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare i
requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia dei medicinali non
convenzionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei
farmaci prevista dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è integrata da tre
esperti di medicine non convenzionali nominati dal Ministro della salute
che partecipano alle riunioni della Commissione solo in caso di
trattazione di argomenti concernenti i medicinali utilizzati
nell'esercizio professionale di dette medicine.
5. La commissione di cui al comma 1 è composta da ventotto membri,
nominati, con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti
criteri:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici veterinari;
f) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini
dei farmacisti;
g) due membri designati dall'Agenzia italiana del farmaco;
h) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
i) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli
utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281, e successive modificazioni;
l) due esperti nella produzione, nella commercializzazione e nel
controllo dei medicinali non convenzionali, con esperienza professionale
documentata, designati di concerto dalle associazioni dei produttori dei
farmaci non convenzionali;
m) due esperti nella ricerca farmacologica e clinica nel campo
delle medicine non convenzionali, designati di concerto dalle associazioni
e dalle società scientifiche accreditate per gli indirizzi di cui al
comma 1;
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n) dodici membri designati di concerto dalle associazioni e dalle
società scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali per
ciascuno degli indirizzi di cui al comma 1.
6. I membri di cui alle lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), ed m)
del comma 5 sono membri permanenti della commissione per i medicinali non
convenzionali, per ognuno dei quali sono anche nominati due membri
supplenti; i membri di cui alla lettera n) del medesimo comma 5
sono nominati per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 e partecipano
alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti
relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
7. La commissione di cui al comma 1 trasmette periodicamente le decisioni
di interesse generale alla Commissione permanente nonché all'Agenzia e
presenta al Ministro della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.
8. La commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni e i suoi
membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario
della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute
con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
9. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 1 sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
Art. 11.
(Indicazioni d'uso tradizionale. Elenchi dei medicinali non
convenzionali. Norme per la farmacovigilanza).
1. Le imprese produttrici possono richiedere all'Agenzia
l'autorizzazione per l'inserimento delle indicazioni d'uso tradizionale
nelle confezioni e la pubblicizzazione presso il pubblico dei medicinali
non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente legge,
già registrati o autorizzati; l'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia
sentito il parere della Commissione di cui al citato articolo 10.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite l'Agenzia e la
commissione di cui all'articolo 10, che esprime parere ai sensi della
lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 10, autorizza la
pubblicazione degli elenchi di ciascuna delle medicine non convenzionali.
Gli elenchi dei medicinali non convenzionali sono aggiornati almeno ogni
due anni.
3. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni avverse da medicinali
non convenzionali deve essere condotto secondo le linee di indirizzo di
cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 10.
4. Le segnalazioni di cui al comma 3 devono essere inviate all'Agenzia
attraverso il servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale
competente.
Art. 12.
(Regime di fornitura dei medicinali non convenzionali).
1. Ai fini della fornitura dei medicinali non convenzionali si applica
l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
Art. 13.
(Imposta sul valore aggiunto sui medicianeli non convenzionali).
1. L'imposta sul valore aggiunto applicata sui medicinali non
convenzionali non può essere superiore all'aliquota massima prevista
dalla legislazione vigente per le altre preparazioni medicinali.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del master
di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in
medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).
1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei
titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore
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della presente legge, sia in Italia che nei Paesi membri dell'Unione
Europea e in paesi Terzi, e limitatamente ai titoli conseguiti in Italia,
nei quattro anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza
del proprio titolo di studio al master di esperto di cui agli
articoli 6 e 8. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute
ai sensi del comma 5, previo parere vincolante della commissione di cui al
comma 2 e della Commissione permanente. L'interessato può comunicare
l'ottenuto riconoscimento agli Ordini professionali di appartenenza.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la
valutazione dei titoli posseduti ai fini del riconoscimento e
dell'equipollenza al master di esperto nelle professioni sanitarie
non convenzionali, ai sensi del comma 1.
3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la
presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del
riconoscimento del titolo di cui al comma 1;
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi
frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui
alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione
da conseguire presso le Università degli studi statali e non statali, o e
presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito
al riconoscimento del master di esperto, ai sensi della lettera m),
del comma 1 dell'articolo 5.
4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri,
nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
d) due membri, esperti nelle medicine e nelle pratiche non
convenzionali, designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, in rappresentanza dei medici
chirurghi;
e) un membro, esperto nelle medicine e nelle pratiche non
convenzionali, designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, in rappresentanza degli odontoiatri;
f) un membro esperto nelle medicine e nelle pratiche non
convenzionali designato dalla Federazione degli Ordini dei medici
veterinari;
g) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle
pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
h) un membro per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 6
designato di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche
accreditate delle medicine non convenzionali. Per quanto concerne la
medicina omeopatica gli indirizzi unicista e pluralista devono essere
ugualmente rappresentati.
5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al
riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica sei anni, al termine
dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un funzionario
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del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C,
posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro della salute e al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto
annuale sul lavoro svolto.
Capo III.
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN
CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA
Art. 15.
(Riconoscimento delle professioni sanitarie non convenzionali di
chiropratico e di osteopata).
1. Sono riconosciute le professioni sanitarie non convenzionali di
chiropratico e di osteopata esercitate dai laureati in chiropratica e dai
laureati in osteopatia.
2. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in
chiropratica e la denominazione di osteopata è equivalente a quella di
laureato in osteopatia.
Art. 16.
(Ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie non
convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in
osteopatia).
1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, gli Ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni
sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, ai quali si applicano
le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e
successive modificazioni.
2. Possono iscriversi ai rispettivi albi di cui al comma 1 i laureati di
cui all'articolo 15 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato
dalle Università degli studi statali e non statali di cui al comma 1
dell'articolo 17 e che hanno superato l'esame di abilitazione
all'esercizio professionale.
3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 sono
obbligatorie per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali
esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
4. Agli iscritti agli albi di cui al presente articolo si applica
l'articolo 622 del codice penale.
Art. 17.
(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie
non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e, dai laureati
in osteopatia).
1. Le Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della
loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in
conformità alla normativa vigente in materia di studi di livello
universitario, corsi per il rilascio del diploma di laurea specialistica
nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di
cui all'articolo 15, previo parere vincolante della commissione per la
formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a). La
formazione prevista dai predetti corsi avviene anche presso le strutture
del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e
privati accreditati, mediante appositi protocolli di intesa stipulati con
le Regioni e con le Università degli studi, ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Le Università degli studi rilasciano i titoli di laurea
specialistica, ai sensi dell'articolo 3,
Pag. 150
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre
1999, n. 509.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la formazione per
ognuno degli indirizzi di cui all'articolo 15, che svolge i compiti di cui
all'articolo 18.
3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 è formata da
diciassette membri nominati con decreto del Ministro della salute, di
intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
d) un membro designato dall'Ordine professionale dei chiropratici;
e ) un membro designato dall'Ordine professionale degli osteopati;
f) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli
utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281, e successive modificazioni;
h) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia
designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI);
i) sei membri designati di concerto dalle associazioni e dalle
società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non
convenzionali, per ciascuna delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 15.
4. I membri di cui alle lettere a), b), c), d),
e), f), g) e h) del comma 3 sono membri permanenti della
commissione per la formazione di cui al comma 2, per ognuno dei quali sono
anche nominati membri supplenti; i membri di cui alla lettera i)
sono nominati per ogni professione sanitaria di cui all'articolo 15 e
partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono
discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dura in carica tre
anni ed i suoi membri possono essere confermati per una sola volta. Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del
Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione
economica C 2.
6. L'attività e il funzionamento della commissione per la formazione di
cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
commissione stessa.
Art. 18.
(Compiti della commissione per la formazione nelle professioni
sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai
laureati in osteopatia).
1. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3 del medesimo articolo 17, stabilisce:
a) i principi generali per la definizione dei codici deontologici
delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15;
b) sulla base dei principi di cui al comma 2, i criteri per
l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti
dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;
Pag. 151
c) le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei
coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1
dell'articolo 17, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione
al registro di cui alla lettera d) del presente comma; possono
essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata
esperienza nella materia e nell'insegnamento;
d) i criteri per la tenuta del registro dei docenti;
e) i criteri per la tenuta del registro degli istituti di
formazione pubblici e privati accreditati.
2. La commissione per la formazione, nell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi:
a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 devono
comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la
discussione finale di una tesi di laurea;
b) la durata dei corsi di laurea non deve essere inferiore a cinque
anni accademici, con un biennio in comune con la facoltà di medicina e
chirurgia, per un numero di ore complessivo non inferiore al conseguimento
di 300 crediti formativi, con almeno 3000 ore di lezione frontale;
c) le Università degli studi statali e non statali devono
garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale
di insegnamento;
d) i diplomi di laurea delle professioni sanitarie non
convenzionali di cui all'articolo 15 sono rilasciati solo al termine
dell'iter completo di formazione;
e) per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al comma 1
dell'articolo 17 è richiesto il possesso del diploma di scuola media
superiore o di un titolo equiparato.
3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17,
nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, tiene conto degli standard educativi riconosciuti dalle
associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17
svolge inoltre i seguenti compiti:
a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di laurea
di cui al comma 1 dell'articolo 17;
b) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle strutture
del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e
privati accreditati.
c) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere per
l'inserimento delle materie di insegnamento dei corsi di laurea, ai sensi
della lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;
d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per
l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di
riferimento, nonché per il ricorso, ai sensi della lettera h) del
comma 1, dell'articolo 5;
e) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione
permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera i), per le professioni sanitarie
non convenzionali, anche in relazione alla necessità di sostenere o meno
l'esame di abilitazione necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi
Ordini e albi professionali.
5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17
presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Art. 19.
(Profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei
laureati in osteopatia).
1. I chiropratici svolgono con titolarità e autonomia professionale,
nei confronti dei singoli individui e della collettività,
Pag. 152
attività diretta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia dei
disturbi funzionali, delle sindromi del dolore e degli effetti
neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema
neuro-muscolo-scheletrico attraverso la chinesiologia applicata nonché
metodiche manuali, in particolare attraverso tecniche specifiche di
manipolazione articolare, di aggiustamento e di supporto meccanico,
fisico, energetico e nutrizionale. La chiropratica prevede la possibilità,
a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed
ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo restando
il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.
2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei
confronti dei singoli individui e della collettività, attività di
prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi funzionali e delle patologie
dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico. L'intervento terapeutico
prevede approcci manuali sul citato sistema neuro-muscolo-scheletrico,
attraverso specifiche tecniche di manipolazioni articolari,
mobilizzazioni, trazioni manuali e interventi sui tessuti molli, nonché
tecniche dolci di inibizione e di mobilizzazione del sistema viscerale e
cranio-sacrale, unitamente a kinesiologia applicata, esercizi terapeutici,
di educazione e di prevenzione della salute mediante un approccio
energetico e nutrizionale. L'osteopatia prevede la possibilità, a fini
diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed
ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo restando
il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma
di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai
laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia).
1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei
titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente
legge, sia in Italia e che nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi
terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei sei anni
successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio
titolo di studio al diploma di laurea di cui agli articoli 15 e 17. Il
riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute, ai sensi del comma
5, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 e della
Commissione permanente. I soggetti che hanno ottenuto l'equipollenza al
diploma di laurea del titolo di studio conseguito prima della data di
entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi al rispettivo
Ordine professionale; coloro che conseguano il titolo di studio in Italia
dopo tale data devono comunque sostenere l'esame di abilitazione per
l'iscrizione al rispettivo Ordine ed albo professionale, ai sensi
dell'articolo 16.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la
valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non
convenzionali, ai sensi del comma 1.
3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la
presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del
riconoscimento del titolo di cui al comma 1;
b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;
non aver conseguito il diploma di scuola media superiore o equiparato non
costituisce comunque causa ostativa;
c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi
frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui
alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione
da conseguire presso le Università degli studi statali e non statali e
presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
Pag. 153
e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito
al riconoscimento del diploma di laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera n).
4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri
nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzione di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
d) un membro in designato dall'Ordine dei chiropratici di cui
all'articolo 16;
e) un membro in designato dall'Ordine degli osteopati di cui
all'articolo 16;
f) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia
designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI);
g) due membri designati di concerto dalle associazioni e dalle
società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non
convenzionali per ognuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo
15.
5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al
riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine
dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore
all'area C, posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 del
presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato
dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al
Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Capo IV
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI
Art. 21.
(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).
1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le
risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e
al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione
degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore
qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità
di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di
ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le
risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile.
Fermo restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina
utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti
con il modello culturale specifico da cui prende origine.
2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:
a) naturopatia;
b) shiatzu;
c) riflessologia;
d) massaggio cinese tui na-qigong;
e) massaggio ayurvedico;
f) pranopratica;
g) reiki.
Pag. 154
Art. 22.
(Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline
bio-naturali).
1. È individuato il profilo professionale dell'operatore delle
discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2
dell'articolo 21.
2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi
delle discipline bio-naturali è il seguente:
a) l'operatore professionale della naturopatia può intervenire
sulla persona in stato di salute nell'ambito dell'educazione, prevenzione
e assistenza al benessere della persona, con metodiche manuali,
bioenergetiche e nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso
l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale,
sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti stili di
vita, attraverso l'educazione all'abitare, secondo i principi della
bio-architettura, l'utilizzo di tecniche di massaggio, di rilassamento e
di respirazione. Sono comunque espressamente proibiti sia la prescrizione
di farmaci e di prodotti erboristici, sia la effettuazione di qualsiasi
forma di manipolazione chiropratica e osteopatica;
b) l'operatore professionale dello shiatsu, tecnica manuale
non invasiva di origine estremo-orientale, con diversi stili e metodiche
operative, opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona
e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali
attraverso la pressione di punti specifici, stiramenti e manovre di
mobilizzazione attiva e passiva. L'insieme di specifici percorsi
formativi, le competenze acquisite, le metodiche applicate e gli obiettivi
degli operatori professionali dello shiatsu non coincidono, né
sono in conflitto con altre figure professionali appartenenti al settore
sanitario e non;
c) l'operatore professionale di riflessologia, opera per il
benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del
corpo. La stimolazione avviene con tecniche, anche di massaggio orientale,
prevalentemente attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con
le dita della mano e del pollice in particolare, dei gomiti, con una
specifica tecnica pressoria ritmica;
d) l'operatore professionale del tui nà-qigong, disciplina
finalizzata alla conservazione e al recupero dello stato di benessere,
opera attraverso un insieme di tecniche manuali tradizionali cinesi volte
al riequilibrio e all'armonizzazione dell'energia. L'operatore tui
na-qigong durante il massaggio si avvale di una serie di strumenti che
sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti, con cui si esercitano
stimolazioni diverse, con o senza l'ausilio degli strumenti tradizionali,
per riequilibrare l'energia vitale. L'operatore inoltre insegna tecniche
di automassaggio e di autostimolazione dei punti energetici e informa
anche sui corretti stili di vita e sulla idonea alimentazione secondo i
principi della tradizione cinese;
e) l'operatore professionale del massaggio ayurvedico agisce
mantenendo il benessere del complesso corpo-mente e prevenendo le
malattie, contribuendo a fortificare le difese immunitarie, a
disintossicare l'organismo e a rilassare profondamente. Nell'ambito delle
varie tecniche di stimolazione e di manualità da applicare sulla base dei
principi dell'antica filosofia indiana e dell'attenta osservazione del
soggetto, la scelta è effettuata in base alla condizione energetica
dell'individuo da trattare;
f) l'operatore professionale di pranopratica opera con un
intervento non invasivo attraverso l'apposizione delle mani a piccola
distanza dal corpo, per stimolare il processo di autoguarigione e di
armonizzazione, al fine di ottenere l'equilibrio bioenergetico e lo stato
di benessere della persona;
g) l'operatore professionale del reiki-stimola
l'armonizzazione dell'energia vitale della persona attraverso
l'imposizione manuale, senza un contatto fisico con la persona che riceve
il trattamento, e induce
Pag. 155
benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un
miglioramento globale della salute.
3. Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono,
con titolarità e autonomia professionale nell'ambito delle proprie
competenze, le attività dirette alla prevenzione primaria e alla
salvaguardia della salute individuale e collettiva; non effettuano
diagnosi, né alcuna attività di tipo sanitario, non utilizzano farmaci,
e la loro attività professionale si esplica nella promozione del
benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane
e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell'ambiente.
Art. 23.
(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle
discipline bio-naturali).
1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un
percorso di formazione e di abilitazione definito nei suoi principi
fondamentali dalla presente legge.
2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore
professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del
diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato alla data di
iscrizione al corso.
3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore
all'interno di un corso di almeno 3 anni.
4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso
comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.
5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede la formazione teorica
generale e di base, comprendente i modelli culturali e scientifici
convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.
6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, la formazione teorica
specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage formativi e
tirocinio.
7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta
frequenza e partecipazione agli esami di idoneità il cui esito positivo
abilita alla professione e costituisce il presupposto per il conseguimento
del diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per
ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
dei profili professionali di cui al comma 2 dell'articolo 22, e
conformemente agli standard formativi definiti dal presente
articolo, promuovono e autorizzano i corsi professionali a cura degli
istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma
10 del presente articolo, esercitando il controllo sul corretto
svolgimento di tali attività formative.
9. Il programma del corso formativo di ciascuno degli indirizzi di cui al
comma 2 dell'articolo 21, è definito dalla Commissione di cui
all'articolo 24.
10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli istituti di
formazione pubblici e privati delle discipline bionaturali. Ai fini
dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente
legge, gli istituti di formazione delle discipline bionaturali devono
documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa
continuativa di almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di
riferimento. Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale
di cui all'articolo 24, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca provvede all'accreditamento degli istituti previo parere
vincolante della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del
comma 1 dell'articolo 25.
Pag. 156
11. Eventuali ricorsi in tema di accreditamento possono essere presentati
sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi alla Commissione
nazionale di cui all'articolo 24, che li trasmette al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la decisione finale,
corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 25, comma
1, lettera m).
Art. 24.
(Commissione nazionale delle discipline bio-naturali).
1. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione
nazionale delle discipline bio-naturali, di seguito denominata «Commissione
nazionale».
2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di intesa con il Ministro della salute, e con la Conferenza Stato-Regioni
deve prevedere rappresentanti degli stessi Ministeri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, della salute, nonché delle Regioni
designati dalla medesima Conferenza, del tribunale per i diritti del
malato, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge del 30 luglio 1998, n. 281,
e successive modificazioni, e di ciascuna delle discipline di cui al comma
2 dell'articolo 21, designati di concerto dagli istituti di formazione
pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo 23.
3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri
possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica
C 2.
4. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
Art. 25.
(Compiti della Commissione nazionale per le discipline
bio-naturali).
1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:
a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo
23, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i
programmi ed i contenuti dei corsi di formazione comuni e specifici delle
singole discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21;
b) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di
formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime
parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta
dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi delle
discipline bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per
l'iscrizione al registro di cui all'articolo 27 della presente legge, non
escludendo la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che
documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
d) esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai fini del riconoscimento dei titoli, ai
sensi del comma 3 dell'articolo 26;
e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli
operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché
degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle
discipline bio-naturali accreditati previsti dall'articolo 27;
Pag. 157
f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione
permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di
cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;
g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto
stabilito dall'articolo 26 per il riconoscimento dei titoli di studio
degli operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti
precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge;
h) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle modalità
applicative e del livello di diffusione delle discipline bio-naturali;
i) definisce i principi generali del codice deontologico degli
operatori professionali delle discipline bio-naturali che deve comunque
prevedere l'obbligo dell'aggiornamento permanente, il dovere della
corretta informazione agli utenti in relazione alla qualifica
professionale posseduta e alle caratteristiche della disciplina
utilizzata, nonché l'obbligo della richiesta dell'intervento del medico e
di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in
atto;
l) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle
professioni sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie
e sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.
136;
m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di
formazione delle discipline bio-naturali in tema di accreditamento e
trasmette parere vincolate al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
n) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline
bio-naturali quali membri della Commissione permanente ai sensi della
lettera h) del comma 2 dell'articolo 4.
2. La commissione nazionale presenta al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e alla
Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un rapporto annuale sul
lavoro svolto.
Art. 26.
(Norme transitorie).
1. La Commissione nazionale di cui all'articolo 24 stabilisce le
modalità per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei
titoli di studio degli operatori professionali delle discipline
bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sia in Italia che nei paesi membri dell'Unione Europea e
in paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei 4
anni successivi alla medesima data, sente legge, ai fini dell'equipollenza
del titolo al diploma di operatore professionale in discipline
bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo
21, e al comma 7 dell'articolo 23.
2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la Commissione
nazionale valuta gli attestati di qualificazione professionale posseduti
dal candidato e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati
delle discipline bio-naturali accreditati e, in assenza di questi, tiene
conto dell'attività professionale svolta continuativamente da almeno
cinque anni. Valutati inoltre il curriculum professionale, i corsi
di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa
commissione, qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti,
stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso i citati
istituti. Non avere conseguito il diploma di scuola media superiore non
costituisce causa ostativa al riconoscimento del titolo.
3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previo parere della commissione
nazionale ai sensi della lettera d) del comma 1, dell'articolo 25,
provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei
titoli di cui al comma 1 del presente articolo.
Pag. 158
Art. 27.
(Registri e elenchi delle discipline bio-naturali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge appositi registri regionali degli operatori e dei docenti
delle discipline bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli
istituti pubblici e privati di formazione delle discpline bio-naturali
accreditati operanti sul rispettivo territorio.
2. Per l'esercizio professionale delle discipline bio-naturali di cui al
comma 2 dell'articolo 21 è obbligatoria l'iscrizione ai registri
regionali di cui al comma 1.
Capo V.
NORME FINALI
Art. 29.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge.
Art. 30.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pag. 159
ALLEGATO 2
Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi (C. 5198)
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 4.Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
Per il triennio 2005-2007 è destinato alle Regioni un contributo annuo
di 2.500.0000 euro, finalizzato alla realizzazione delle attività di cui
all'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. 3.Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
Per il triennio 2005-2007, è destinato alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, il finanziamento annuo di 2.500.000, per la realizzazione dei
programmi di cui all'articolo 12, lettera f), rivolti al sostegno
delle persone disabili, finalizzati all'integrazione sociale dei ciechi
pluriminorati.
1. 1.Valpiana.
Al comma 1, dopo la parola: polifunzionale, aggiungere la
seguente: sperimentale.
1. 5.Il relatore.
Dopo la parola: pluriminorati aggiungere, in fine, le
seguenti: e per altre iniziative ai sensi della legge 21 maggio 1998,
n. 162.
1. 2.Valpiana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il coordinamento delle attività di integrazione sociale e di
sperimentazione svolte dal Centro di cui al comma 1 è affidato ad un
Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dall'Unione
italiana ciechi, uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni
Pro-ciechi, due dalle associazioni delle persone disabili indicati,
rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei
disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento
dell'handicap (FISH) ed uno in rappresentanza della regione in cui è
ubicato il centro.
1. 6.Il relatore.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
Per il triennio 2005-2007, è destinato alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, il finanziamento annuo di 2.500.000, per la realizzazione dei
programmi di cui all'articolo 12. lettera f), rivolti al sostegno
delle persone disabili, finalizzati all'integrazione sociale dei ciechi
pluriminorati».
1. 01.Valpiana.
Pag. 160
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
2.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 1.Il relatore.
Nel titolo, dopo la parola: polifunzionale, aggiungere la
seguente: sperimentale.
Tit. 1.Il Relatore.
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