LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11
ISTITUZIONE
DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
BOLLETTINO
UFFICIALE n. 36 del 22 febbraio 2005 Il
Consiglio regionale ha approvato Il
Presidente della Giunta regionale promulga la
seguente legge: Art. 1 Finalità 1.
La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la
figura dell'Operatore professionale naturopata del benessere (di seguito
indicato come 'naturopata') al fine di garantire all'operatore una
qualifica per le prestazioni o servizi che ne derivano ed al cittadino la
garanzia di una qualificata professionalità dell'operatore stesso. Art. 2 Definizione e principi 1.
Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali per
garantire e migliorare la qualità della vita. 2.
II naturopata è un operatore non sanitario del benessere che
realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono
mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori
condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio
psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita. 3.Il
naturopata opera nei seguenti ambiti: a)
educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio
psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire; b)
preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa
sempre più frequente di un peggioramento della qualità della vita ed
insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero ed il
mantenimento di condizioni di benessere; c)
assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali squilibri
psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre metodiche dolci
per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere secondo una
visione olistica della persona. Art. 3 Profilo professionale e competenze 1.
Il naturopata è in possesso di un diploma conseguito, presso
un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso
formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il
superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione di
una tesi e conseguente valutazione di merito. 2.
Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della
salute dell'individuo attraverso: a)
l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione olistica
del cliente; b)
l'educazione-informazione sull'alimentazione naturale, sull'igiene,
sull'attività fisica e sugli stili di vita; c)
l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica ed
ecologica; d)
l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la
respirazione; e)
l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori
alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di floriterapia; f)
lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell'organismo; g)
lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche
relazionali e conflittuali. 3.
Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di
prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la
riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o
diete. 4.
Il naturopata opera di norma in centri di benessere,
palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di
balneazione ed in ambiti, anche propri, in coerenza con le competenze di
cui al presente articolo. Art. 4 Iter formativo 1.
Il titolo viene rilasciato da enti di formazione pubblici,
regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di
un iter formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore di pratica in
strutture che operino nell'ambito della medicina convenzionale e non,
della durata di tre anni. 2.
L'individuazione dei requisiti di accesso ai percorsi per
naturopata e l'eventuale riconoscimento di crediti formativi per la
riduzione della durata dei percorsi si effettua in coerenza con quanto
previsto dalla legge
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro) e successivi provvedimenti
di attuazione in merito a figure professionali, qualifica e standard
formativi. 3.
Il percorso formativo si articola in un corso base
propedeutico di 400 ore e approfondimenti specialistici in indirizzi
individuati con delibera della Giunta regionale su proposta del Comitato
di cui all'articolo 5. Art. 5 Istituzione del Comitato regionale per la
naturopatia 1.
E' istituito il Comitato regionale per la naturopatia (di
seguito 'Comitato') con finalità di consulenza per la Giunta regionale
sull'attuazione della presente legge. 2.
Il Comitato è composto da: a)
un rappresentante dell'Assessorato con competenza alla formazione; b)
un rappresentante dell'Assessorato competente alla sanità; c)
un rappresentante dell'Associazione dei consumatori; d)
un esperto, nominato dalla Regione, per ognuno degli indirizzi indicati al
comma 3 dell'articolo 4. 3.
Il Comitato ha i seguenti compiti: a)
valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti da
inserire nell'iter formativo; b)
stabilire i criteri per l'accreditamento delle scuole che vogliono essere
riconosciute dalla Regione; c)
stabilire i criteri per il riconoscimento dei naturopati che abbiano
conseguito il diploma in altre Regioni o Paesi, ed il riconoscimento degli
operatori che siano in possesso di adeguate esperienze per svolgere le
pratiche di cui all'articolo 3; d)
valutare la struttura organizzativa, finanziaria e l'iter formativo delle
scuole che chiedono l'accreditamento; e)
attuare un costante monitoraggio sulle associazioni o istituti accreditati
alla formazione, affinché vengano rispettate le indicazioni specifiche; f)
istituire il registro regionale degli istituti di formazione; g)
istituire il registro, suddiviso in elenchi di specializzazione, degli
Operatori professionali naturopati del benessere. 4.
Il Comitato formula le proprie proposte agli organi
competenti della Regione per le conseguenti determinazioni. Art. 6 Norma finanziaria 1.
Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge
si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con legge di
approvazione del bilancio. La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna. |