Progetto di Legge n. 254 della Regione VenetoArt. 1 - Ambito di
applicazione.
1. Al fine di concorrere a determinare
condizioni di miglioramento della qualità della vita mediante interventi
di formazione degli operatori, la Regione del veneto individua le attività
bio-naturali. 2. Non sono comunque riconducibili alle
attività bio-naturali le attività di prevenzione, cura e riabilitazione
della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio
sanitario nazionale. 3. Per il conseguimento delle finalità di
cui al comma 1, la Regione del Veneto entro centoottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge definisce l'elenco delle
attività bio-naturali, sentito il Comitato di cui all’articolo 3. 4. Ai fini della presente legge si definisce
operatore di attività bio-naturali chi esercita le attività ricomprese
nell'elenco di cui al comma 3 indirizzate a: a) migliorare la qualità della vita della
persona; b) stimolare le risorse vitali della persona c) educare a stili di vita salubri e
rispettosi dell'ambiente. Art. 2 - Interventi di
formazione.
1. La Regione del Veneto cura la formazione
professionale dell'operatore di attività bio-naturali e provvede al
rilascio dell'autorizzazione ai corsi e alla definizione delle attività
didattico formative. 2. I corsi di formazione di cui al comma 1
sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai
sensi della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 19
, con esperienza nel settore e nelle attività di riferimento, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in
particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e
dell’articolo 11 della legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 10
. 3. La Giunta regionale, su proposta del
Comitato di cui all’articolo 3, stabilisce, inoltre, per ogni singola
attività: a) i livelli di formazione per l'esercizio
dell'attività lavorativa degli operatori delle attività bio-naturali; b) i criteri per l’adozione dei programmi
di formazione; il monte ore minimo dei corsi di formazione
comprensivo di uno stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del
monte ore complessivo. 4. I corsi di formazione per operatore di ABN
possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i
criteri ed i parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di
formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione Europea. Art. 3 - Comitato di
coordinamento regionale per le ABN.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, è istituito presso la struttura regionale
competente in materia di formazione professionale, il Comitato di
Coordinamento regionale per le ABN. 2. Il Comitato di coordinamento regionale per
le ABN: a) svolge attività di monitoraggio delle
attività bionaturali, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime
parere alla Giunta regionale per il loro inserimento nell’elenco di cui
all’articolo 1; b) propone alla Giunta regionale, il
curriculum formativo ed il livello di formazione per l'esercizio
all'attività lavorativa di cui alla presente legge; c) propone alla Giunta regionale i criteri
per l’adozione dei programmi di formazione. 3. Il Comitato, nominato, in deroga alla
legge 22 luglio 1997 n. 27, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, è composto da: a) il dirigente responsabile della struttura
regionale competente in materia di formazione professionale, in qualità
di presidente; b) tre rappresentanti designati dalle
associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
maggiormente rappresentative a livello regionale della generalità delle
attività bio-naturali e che: 1) operano da almeno un anno; 2) sono dotate di un codice di deontologia
professionale di garanzia della qualità delle attività bio-naturali
svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dei propri
iscritti; c) tre rappresentanti designati
rispettivamente dalle associazioni per la difesa dei consumatori e degli
utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro; d) cinque esperti di chiara fama nei settori
di cui alla presente legge individuati dalla Giunta regionale, sentite le
associazioni di cui alle lettere b) e c). Art. 4 - Esame finale e
rilascio dell’attestato di frequenza.
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e
non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che
abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta
regionale nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e comunque non
superiore al dieci per cento delle ore complessive. 2. Al termine del corso gli allievi sono
sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di
un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata
dal provvedimento di cui al comma 1. 3. In caso di assenze superiori al dieci per
cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua
eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità
contenute nel provvedimento di cui al comma 1. 4. All’allievo che supera la prova è
rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di frequenza valido ai fini
dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 5. Art. 5 - Registro
regionale Operatori ABN.
1. È istituito presso la struttura regionale
competente in materia di formazione professionale il Registro regionale
degli operatori di ABN, articolato in sezioni per le singole attività. Art. 6 - Norma di prima
applicazione.
1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuire alle attività pregresse in relazione all'iscrizione degli operatori di attività bio-naturali al registro di cui all'articolo 5, prevedendo misure compensative nei casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente rispetto ai contenuti della formazione previsti dalla presente legge.
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